Art. 4.
(Gruppo tecnico).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, è istituito un gruppo tecnico con il compito di individuare le modalità di definizione transattiva delle controversie in atto con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.
      2. Gli accertamenti compiuti dalle commissioni mediche ospedaliere sono acquisiti come prova circa l'esistenza del nesso di causalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).